Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 				Tali modifiche sul  video  sono  riportate
tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  termine  di  cui  al  comma  2-ter  dell'articolo  11   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25,  e  successive
modificazioni, e' differito  al  30  giugno  2013.  A  partire  dalla
scadenza del termine di cui al  primo  periodo  si  applicano  ((  le
disposizioni  dell'articolo   14,   comma   27,   lettera   f),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. )) 
  2. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo  13,  comma  6,
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  differito  al
31 dicembre 2013. 
  (( 2-bis. All'articolo 10, comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al  13  febbraio
2011  e,  per  le  apparecchiature  rientranti  nella   categoria   1
dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013» sono soppresse. )) 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2-ter,  del
          decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195   (Disposizioni
          urgenti per la  cessazione  dello  stato  di  emergenza  in
          materia di rifiuti  nella  regione  Campania,  per  l'avvio
          della fase post emergenziale nel territorio  della  regione
          Abruzzo  ed  altre  disposizioni  urgenti   relative   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile),  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 2009, n. 302: 
              "2-ter. In fase transitoria, fino e  non  oltre  il  31
          dicembre  2012,  le  sole   attivita'   di   raccolta,   di
          spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di  smaltimento  o
          recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad
          essere  gestite  secondo  le  attuali  modalita'  e   forme
          procedimentali dai comuni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 27, lettera
          f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
          in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e    di
          competitivita' economica), convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e   successive
          modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   31
          maggio 2010, n. 125, S.O.: 
              "27. Ferme restando le funzioni di programmazione e  di
          coordinamento delle regioni, loro spettanti  nelle  materie
          di cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e  quarto,  della
          Costituzione,   e   le   funzioni   esercitate   ai   sensi
          dell'articolo  118  della   Costituzione,   sono   funzioni
          fondamentali  dei  comuni,  ai  sensi  dell'articolo   117,
          secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
              a)   organizzazione   generale    dell'amministrazione,
          gestione finanziaria e contabile e controllo; 
              b) organizzazione dei  servizi  pubblici  di  interesse
          generale di ambito comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di
          trasporto pubblico comunale; 
              c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute  allo
          Stato dalla normativa vigente; 
              d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di  ambito
          comunale  nonche'  la  partecipazione  alla  pianificazione
          territoriale di livello sovracomunale; 
              e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione  di
          protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
              f)  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  servizi  di
          raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
          e la riscossione dei relativi tributi; 
              g) progettazione e  gestione  del  sistema  locale  dei
          servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
          cittadini,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo   118,
          quarto comma, della Costituzione; 
              h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
          competenza delle province, organizzazione  e  gestione  dei
          servizi scolastici; 
              i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
              l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
          e compiti in  materia  di  servizi  anagrafici  nonche'  in
          materia  di  servizi   elettorali,   nell'esercizio   delle
          funzioni di competenza statale; 
              l-bis) i servizi in materia statistica.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  comma  1,  del
          decreto legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione
          della direttiva  1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di
          rifiuti), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12  marzo
          2003, n. 59, S.O.: 
              "Art. 6. Rifiuti non ammessi in discarica. 
              1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti: 
              a) rifiuti allo stato liquido; 
              b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti
          (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I
          al decreto legislativo n. 22 del 1997; 
              c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
          classificate come R35 in concentrazione totale = 1%; 
              d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
          classificate come R34 in concentrazione totale > 5%; 
              e) rifiuti sanitari pericolosi a  rischio  infettivo  -
          Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato  al  decreto
          legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M.  26  giugno
          2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente; 
              f)   rifiuti   che   rientrano   nella   categoria   14
          dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997; 
              g) rifiuti della  produzione  di  principi  attivi  per
          biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo  25
          febbraio 2000, n. 174, e  per  prodotti  fitosanitari  come
          definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
              h) materiale specifico a rischio  di  cui  al  D.M.  29
          settembre 2000 del Ministro  della  sanita',  e  successive
          modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  263
          del  10  novembre  2000,  e  materiali  ad   alto   rischio
          disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre  1992,  n.
          508, comprese le proteine animali e i grassi fusi  da  essi
          derivati; 
              i) rifiuti che contengono o  sono  contaminati  da  PCB
          come definiti dal decreto legislativo 22  maggio  1999,  n.
          209; in quantita' superiore a 50 ppm; 
              l)  rifiuti  che  contengono  o  sono  contaminati   da
          diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb; 
              m)   rifiuti   che   contengono   fluidi   refrigeranti
          costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati  da  CFC  e
          HCFC in quantita' superiore al 0,5%  in  peso  riferito  al
          materiale di supporto; 
              n)  rifiuti  che  contengono  sostanze   chimiche   non
          identificate o nuove provenienti da attivita'  di  ricerca,
          di sviluppo o di insegnamento, i cui  effetti  sull'uomo  e
          sull'ambiente non siano noti; 
              o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16  luglio
          2003,  esclusi  i  pneumatici  usati  come   materiale   di
          ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
          tre anni da tale data, esclusi in entrambi  i  casi  quelli
          per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
          1400 mm; 
              p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) >  13.
          000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 ad  eccezione  dei
          rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a
          fine  vita  e  dei  rottami  ferrosi  per  i   quali   sono
          autorizzate discariche monodedicate che possono  continuare
          ad operare nei limiti delle capacita' autorizzate alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. 
              2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo  fine
          di renderli conformi ai criteri di  ammissibilita'  di  cui
          all'articolo 7.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  2,  del
          decreto legislativo 25  luglio  2005,  n.  151  (Attuazione
          della direttiva 2002/95/CE, della  direttiva  2002/96/CE  e
          della  direttiva  2003/108/CE,  relative   alla   riduzione
          dell'uso  di  sostanze  pericolose  nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche, nonche'  allo  smaltimento  dei
          rifiuti), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  29  luglio
          2005, n. 175, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Modalita' e garanzie di  finanziamento  della
          gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici. 
              1. Il finanziamento delle operazioni di  trasporto  dai
          centri istituiti ai sensi dell'articolo  6,  nonche'  delle
          operazioni di trattamento, di  recupero  e  di  smaltimento
          ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8  e  9  di
          RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici e' a  carico
          dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui
          si verificano  i  rispettivi  costi,  in  proporzione  alla
          rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di
          pezzi  ovvero  a   peso,   se   specificatamente   indicato
          nell'allegato 1B, per tipo  di  apparecchiatura,  nell'anno
          solare di riferimento. I produttori adempiono  al  predetto
          obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE. 
              2.   Il   produttore   puo'   indicare   esplicitamente
          all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti,
          i costi sostenuti  per  la  raccolta,  il  trattamento,  il
          recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il
          distributore indica separatamente all'acquirente finale  il
          prezzo  del  prodotto  ed  il  costo,  identico  a   quello
          individuato dal produttore, per  la  gestione  dei  rifiuti
          storici.  I  costi  indicati  dal  produttore  non  possono
          superare  le  spese   effettivamente   sostenute   per   il
          trattamento, il recupero e lo smaltimento. 
              3.  I   produttori   che   forniscono   apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  avvalendosi  dei   mezzi   di
          comunicazione  a  distanza  di  cui   al   citato   decreto
          legislativo 22 maggio 1999,  n.  185,  si  conformano  agli
          obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le
          apparecchiature fornite nello Stato membro in  cui  risiede
          l'acquirente delle stesse, secondo modalita'  definite  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive, in conformita'  alle  disposizioni  adottate  a
          livello comunitario. 
              4.  Il  finanziamento  della  gestione  di  rifiuti  di
          apparecchiature rientranti nella categoria di cui al  punto
          5   dell'allegato   1A   e'   a   carico   dei   produttori
          indipendentemente dalla data di immissione sul  mercato  di
          dette   apparecchiature   e   dall'origine   domestica    o
          professionale, secondo modalita' individuate dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  con  proprio
          decreto,  di  concerto  con  i  Ministri  delle   attivita'
          produttive e dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.